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The World Federation of Neuroradiological Societies

Interventional Neuroradiology

Neuroradiology (Magazine)

AJNR - American Journal
of Neuroradiology

The Neuroradiology Journal
formerly Rivista di Neuroradiologia

ASNR - American Society
of Neuroradiology

ESNR - European Society
of Neuroradiology

SFNR - Société française
de Neuroradiologie

 

 

STATUTO

Modalita' di iscrizione alla a.i.n.r.

Regolamento

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI NEURORADIOLOGIA (AINR)

Approvato nell’Assemblea dell'8 giugno 1984 e successivamente modificato nelle Assemblee del 15 giugno 1987, del 25 maggio 1990, del 17.10.1997, del 24.9.2004, del 4.10.2006, del 21.6.2007.


Articolo 1


L'Associazione Italiana di Neuroradiologia (AINR) ha lo scopo di promuovere ed incoraggiare gli studi e le ricerche nel campo della Neuroradiologia, di agevo­lare e coordinare tutte le iniziative atte al concreto sviluppo delle attività neuroradiologiche nell’ambito didattico e assistenziale; di stabilire e sostenere rap­porti con le Istituzioni e altre Associazioni aventi analoghe finalità, come di seguito in dettaglio elencato:

1) prevedendo, tra le finalità istituzionali, anche  attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM;
2) prevedendo, tra le finalità istituzionali, anche la collaborazione con il Ministero della salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
3) prevedendo, tra le finalità istituzionali, anche l’elaborazione di linee guida in collaborazione con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M.;
4) prevedendo la promozione di trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici.

L’AINR prevede inoltre il non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.
Prevede sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività volte;
Per quanto concerne le specialità mediche fa riferimento all’art. 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, o alle discipline stabilite ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 19 dicembre 1997, n. 484, e successive modificazioni, o a specifiche aree di esercizio professionale rilevanti per numero di addetti o per l’attività svolta.

    L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro.
    L’Associazione non ha finalità sindacali.
    L’Associazione ha sede legale stabilita dal Consiglio Direttivo e precisata nel Regolamento.

Articolo 2

Organi dell’Associazione sono:

1) Assemblea dei Soci;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente.

Articolo 3
    
L’ AINR e' formata da Soci Ordinari Seniores e Juniores con diritto di voto purché in regola con i versamenti delle quote sociali; Presidenti Onorari e Soci Onorari  con diritto di voto;
Soci Corrispondenti, senza diritto di voto; Soci Sostenitori, senza diritto di voto.
I Soci ordinari juniores devono rientrare nei limiti di età definiti nel Regolamento ed hanno il passaggio a Soci Ordinari secondo le norme del regolamento.
I Soci Corrispondenti sono cultori della materia di nazionalità italiana che non rispondano ai requisiti riportati in art. 4, o di altra nazionalità.
I Soci Sostenitori sono persone fisiche, aziende, enti che contribuiscono allo sviluppo e all’affermazione della Neuroradiologia.
I Presidenti Onorari ed i Soci Onorari sono nomi­nati su proposta del Presidente, approvata dal Consiglio Direttivo e convalidata dall'Assemblea, tra coloro che si sono particolarmente prodigati per lo sviluppo e l'affermazione della Neuroradiologia.

Articolo 4

I Soci Ordinari devono svolgere una regolare attività neuroradiologica. Possono accedere al titolo di Socio Ordinario senza limitazioni, tutti i soggetti che operano nelle varie strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale (aziende ospedaliere, aziende USL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime liberoprofessionale (senza discriminazione in relazione al luogo di lavoro);  tutti i soggetti, senza limitazioni,  in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina dei servizi del S.S.N., che la società o l’associazione rappresenta, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell’area interprofessionale che la società o l’associazione rappresenta (senza discriminazione personale);
Le domande di iscrizione vanno presentate e valutate  secondo quanto previsto dal regolamento.
Se approvate dal Consiglio Direttivo le domande dovranno essere definitivamente convalidate dall’ Assemblea dei Soci.

Articolo 5

L'Assemblea ordinaria dei Soci deve essere con­vocata dal Presidente ogni anno, possibilmente in coincidenza di una manifestazione scientifica programmata dall'Associazione.
L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la meta dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti o rappresentati.

Articolo 6

Le Assemblee Straordinarie possono essere con­vocate per iniziativa del Consiglio Direttivo a ma­gioranza o su richiesta di almeno un terzo dei Soci. Per la validità loro e delle loro deliberazioni vale quanto stabilito per l'Assemblea Ordinaria. Ricadono nella competenza dell'Assemblea Straordinaria lo scioglimento dell'Associazione o la discussione di cause gravi e improrogabili: per la validità occorre che le relative deliberazioni siano espressamente poste all'ordine del giorno.

Articolo 7

L'Assemblea dei Soci e' chiamata a discutere e ad approvare:

1) la relazione del Presidente sull’attività svolta dal­l'Associazione;
2) il bilancio preventivo e consuntivo, in precedenza verificato dal Consiglio Direttivo riunito in apposita Seduta Ammini­strativa:
3) eventuali proposte dei Soci;
4) l'ammontare delle quote associative e le modalità di riscossione;
5) le linee programmatiche per l’attività che l'Asso­ciazione dovrà svolgere;
6) la nomina di nuovi Soci a qualsiasi categoria appartengano.

Tra tutti i Soci Ordinari dell’Associazione l'assemblea deve eleggere:

a) il Presidente:
b) i membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo e' composto dal Presidente, dal Presidente eletto, dal Presidente uscente e da un numero di consiglieri definito nel regolamento.
La elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente è democratica, mediante votazione a scrutinio segreto che si tiene, di norma, durante il Congresso Nazionale o, eccezionalmente, in corso di Convocazione apposita di Assemblea Straordinaria. Allo scrutinio hanno accesso tutti i Soci Ordinari in regola con le quote associative, i Presidenti Onorari e i Soci Onorari.
Tra di essi viene nominato dal Consiglio Direttivo il Segretario e il Tesoriere. Il Presidente e il Consiglio Direttivo hanno carica temporanea, con scadenza definita dalle Norme del Regolamento. L’Associazione prevede espressa esclusione di retribuzione delle Cariche sociali;
La Riunione del Consiglio Direttivo è deliberante  in prima convocazione se è presente almeno la meta dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Articolo 9

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'As­sociazione c ne firma gli atti: presiede il Consiglio Direttivo ed è responsabile dell'attuazione dei deli­berati dal Consiglio stesso e dell'Assemblea dei Soci. Il Presidente ha facoltà, in caso di impedimento, di delegare le sue funzioni o parte di esse,  ad un Consigliere.

Articolo 10

L'Associazione ha come proprio patrimonio esclusivo fondi costituiti dalle quote sociali annuali versate dai Soci e da ogni altro provento, sovvenzione o lascito.
I Presidenti Onorari, i Soci Onorari non pagano le quote associative.
L’ammontare delle quote sociali e’ stabilito dal Regolamento.
L’Associazione prevede di finanziare le attività sociali solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati; prevedere inolte di finanziare le attività ECM attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua;

Articolo 11

L’estinzione della Società, viene discussa dall’Assemblea Ordinaria o Straordinaria appositamente convocata . In caso di estinzione della Società e della eventuale devoluzione del patrimonio si applicheranno le norme del Codice Civile libro I titolo II, capo II e III.

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